Whistleblowing

La normativa in materia di Whistleblowing è volta a proteggere quei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza e riconducibili ad una determinata Amministrazione. A questo scopo, il D. Lgs. 24/2023 pone a carico dei datori di lavoro determinati obblighi per garantire l’efficacia della protezione accordata ai lavoratori e ai soggetti terzi.

Chi è il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni?
Il D. Lgs 24/2023, all’articolo 4, comma 5, prevede che i soggetti del settore pubblico cui è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) affidano a quest’ultimo la gestione del canale di segnalazione interna. A tal riguardo si ricorda che in base alla Delibera ANAC 430/2016: “tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC”. Pertanto, in ambito scolastico, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT ossia l’USR di riferimento.

Cosa succede se scrivo direttamente alla scuola?
Il D. Lgs. 24/2023, all’articolo 4, comma 6, prevede che, se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ossia ad esempio la scuola), quest’ultima è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Per questo motivo, pur ricordando l’obbligo di segnalazione direttamente al RPCT individuato nell’USR di riferimento, qualora il segnalante scrivesse al presente Istituto Scolastico, quest’ultimo avrà premura di trasmettere la segnalazione nei tempi e modi previsti per legge al soggetto competente.
Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione e che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Quali sono i canali di segnalazione?
Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quali accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.
• interno (presso l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)
• esterno (ANAC)
• divulgazione pubblica
• denuncia all’Autorità giudiziaria

Come scegliere il canale di segnalazione?
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
• 1. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno segnalando quindi ad ANAC quando:
o non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge
o la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
o la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione
o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
• 2. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
o la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

Come viene protetta la riservatezza del segnalante?
• Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo. In questo caso, l’identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni
• La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante
• La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
• La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

Cosa si intende per ritorsione?
Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
Alcuni esempi di comportamenti ritorsivi?
• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
• la retrocessione di grado o la mancata promozione
• il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro
• la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa
• le note di merito negative o le referenze negative
• l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
• la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo

A chi si estende la protezione?
La protezione si applica anche:
• al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo)
• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
• ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
• agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

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